Procedura di ingresso e riconoscimento dei titoli degli infermieri professionali non comunitari
Gli infermieri professionali
Gli infermieri professionali sono stati dunque inseriti tra le tipologie di lavoro collocate al di fuori del regime delle quote, previo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Sanità. In qualsiasi momento dell'anno una struttura sanitaria pubblica o privata può assumere queste persone, ottenendo ovviamente la preventiva autorizzazione.
L'assunzione dei lavoratori muniti del permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari) o della carta di soggiorno (se cittadini neo comunitari) rilasciato/a in applicazione dell'art. 27, lett. r-bis del T.U. sull'Immigrazione citato, può avvenire esclusivamente ad opera di: a) struttura sanitaria pubblica o privata; b) società cooperativa appaltatrice della gestione diretta ed esclusiva dell'intera struttura sanitaria (ovvero di un suo reparto o servizio) di destinazione del lavoratore; c) agenzia di somministrazione tenuta alla fornitura di lavoro infermieristico nei confronti della struttura sanitaria di destinazione del lavoratore (agenzie interinali).
L'autorizzazione all'impiego dell'infermiere professionale presso una società cooperativa può essere rilasciata a condizione che vi sia un appalto lecito, stipulato tra una cooperativa e la struttura sanitaria. Un appalto (art. 1655 c.c.), per essere lecito, deve prevedere necessariamente un'autonomia gestionale e un rischio di impresa da parte della cooperativa titolare dell'appalto, che può riguardare sia la gestione di un'intera struttura, sia la gestione di un reparto o di un servizio definito all'interno della struttura, ma pur sempre in condizioni di autonomia. Semplificando, l'infermiere assunto da una cooperativa ed assegnato all'interno di una struttura sanitaria in base ad un contratto d'appalto, non può e non deve prendere ordini dal personale della struttura sanitaria, ma soltanto dai preposti della cooperativa, perché solo in questo modo si può assicurare un appalto lecito e non una somministrazione o affitto abusivo di manodopera.
Anche le agenzie di somministrazione - i soli soggetti in base alla legge abilitati ad effettuare un vero e proprio affitto di manodopera in condizioni lecite - possono impiegare validamente infermieri comunitari, neo-comunitari ed extra comunitari alla condizione che si tratti di agenzie appositamente autorizzate, per le quali la normativa in materia prevede tutta una serie di garanzie collaterali atte ad assicurare la solvibilità ovvero il regolare pagamento degli stipendi e dei contributi.
Procedura per il riconoscimento dei titoli di studio
Presupposto necessario perché sia autorizzato l'ingresso dall'estero e, comunque, per il lecito esercizio in Italia della professione di infermiere professionale è il riconoscimento del relativo titolo di studio (anche se già riconosciuto in un altro Paese europeo) da parte del Ministero della Sanità e la successiva iscrizione presso l'apposito Albo professionale; in mancanza di ciò sia i diretti interessati che i loro datori di lavoro commetterebbero il reato di esercizio abusivo della professione (art.348 codice penale).
La procedura di riconoscimento del titolo (analiticamente descritta nella circolare 12 aprile 2000 del Ministero della Sanità) deve essere attivata dallo stesso datore di lavoro interessato all'assunzione dall'estero o dal diretto interessato nel caso abbia già un regolare soggiorno in Italia e, sostanzialmente, si basa sulla valutazione del curriculum di studi: non è quindi sufficiente il semplice diploma in quanto oltre ad esso dovrà essere tradotto e legalizzato presso la competente rappresentanza consolare italiana anche l'intero programma di studi, con indicazione del monteore di ciascuna materia, per ogni anno di corso.
Per ottenere il riconoscimento:
- medici chirurghi, veterinari, farmacisti e odontoiatri devono utilizzare il MODELLO D1 e presentare i documenti indicati nell'ALLEGATO D1
- tutte le altre professioni sanitarie devono utilizzare il MODELLO D2 e presentare i documenti indicati nell' ALLEGATO D2
Allo scopo di semplificare la procedura per il riconoscimento dei titoli (che è identica anche per tutte le altre professioni c.d. "parasanitarie", quali logopedista, odontotecnico, ostetrico, ottico, tecnico di radiologia, fisioterapista, ecc.) e sulla base di quanto previsto dal D.L. 402/01 convertito in legge dall'art.1 della legge n°1 dell'8 gennaio 2002, il Decreto 18.6.02 del Ministero della Sanità ha demandato l'istruttoria delle pratiche direttamente agli uffici di alcune regioni che hanno sinora dato la disponibilità al riguardo.
In particolare, infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che intendono lavorare in una delle seguenti Regioni o Province:
Calabria; Lazio; Umbria; Veneto; Campania; Liguria; Piemonte; P.A. di Bolzano; Emilia Romagna; Lombardia; Valle d'Aosta; P.A. di Trento,
devono inviare le richieste di riconoscimento dei titoli direttamente agli uffici regionali competenti utilizzando il MODELLO H e presentando i documenti indicati nell' ALLEGATO H . Altrettanto dovranno fare le cooperative, gli organismi o i singoli soggetti delegati all'istruttoria delle pratiche di riconoscimento, che abbiano la residenza legale nelle citate Regioni o Province.
In Emilia Romagna, quindi, la domanda deve essere indirizzata alla Direzione generale AUSL, Via Aldo Moro 21, Bologna.
Coloro che posseggono un titolo professionale complementare di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria devono utilizzare il MODELLO E e presentare i documenti indicati nell' ALLEGATO E .
Infine, a seguito del riconoscimento del titolo di studio e dell'ingresso in Italia, con relativo rilascio del permesso di soggiorno, il percorso si conclude con l'iscrizione all'Albo professionale, previa verifica, a cura del competente ordine professionale, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
I cittadini non comunitari in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese comunitario, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell'Unione Europea. In tal caso, il Ministero della salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario. Per ottenere il riconoscimento:
- medici chirurghi, veterinari, farmacisti e odontoiatri devono utilizzare il MODELLO D1 e presentare i documenti dell' ALLEGATO D1
- tutte le altre professioni sanitarie devono utilizzare il MODELLO D2 e presentare i documenti dell' ALLEGATO D2
- coloro che posseggono un titolo professionale complementare di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria devono utilizzare il MODELLO E e presentare i documenti dell' ALLEGATO E
