Ingresso di infermieri professionali neocomunitari
La novità introdotta dal regolamento di attuazione
Il nuovo regolamento di attuazione della legge Bossi-Fini ha introdotto alcune novità riguardo i lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie particolari, che, in altre parole, sono sottratti al regime delle quote stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 4, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e che, quindi, possono fare ingresso in Italia al di fuori di limitazioni numeriche, in qualsiasi periodo dell'anno e sempre su richiesta di autorizzazione all'ingresso da parte del datore di lavoro.
In particolare la novità introdotta dall'art.40 del nuovo regolamento di attuazione (in particolare si veda il comma 22) è costituita dalla possibilità per alcune categorie di lavoratori, autorizzati in base all'art. 27 del T.U. sull'Immigrazione ("Ingresso per lavoro in casi particolari"), di rinnovare direttamente qui in Italia il permesso di soggiorno e di poter cambiare anche il datore di lavoro, ma a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nulla osta.
Queste novità sono riferite, in particolare a:
- traduttori ed interpreti (art.27 comma 1, lett. d));
- collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico (art.27 comma 1, lett.e));
- infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche o private (art.27 comma 1, lett. r- bis)).
Quindi un traduttore, un interprete, oppure un infermiere professionale autorizzato ad entrare in Italia con un determinato contratto può, indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro, dare le dimissioni ed ottenere una proroga del permesso di soggiorno anche in base ad un nuovo contratto di lavoro presso un diverso datore di lavoro, all'unica condizione che questo contratto di lavoro preveda l'impiego per la stessa qualifica per la quale era stato autorizzato all'ingresso.
Gli infermieri professionali
Gli infermieri professionali sono stati dunque inseriti tra le tipologie di lavoro collocate al di fuori del regime delle quote, previo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Sanità. In qualsiasi momento dell'anno una struttura sanitaria pubblica o privata può assumere queste persone, ottenendo ovviamente la preventiva autorizzazione.
L'assunzione dei lavoratori muniti del permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari) o della carta di soggiorno (se cittadini neo comunitari) rilasciato/a in applicazione dell'art. 27, lett. r-bis del T.U. sull'Immigrazione citato, può avvenire esclusivamente ad opera di: a) struttura sanitaria pubblica o privata; b) società cooperativa appaltatrice della gestione diretta ed esclusiva dell'intera struttura sanitaria (ovvero di un suo reparto o servizio) di destinazione del lavoratore; c) agenzia di somministrazione tenuta alla fornitura di lavoro infermieristico nei confronti della struttura sanitaria di destinazione del lavoratore (agenzie interinali).
L'autorizzazione all'impiego dell'infermiere professionale presso una società cooperativa può essere rilasciata a condizione che vi sia un appalto lecito, stipulato tra una cooperativa e la struttura sanitaria. Un appalto (art. 1655 c.c.), per essere lecito, deve prevedere necessariamente un'autonomia gestionale e un rischio di impresa da parte della cooperativa titolare dell'appalto, che può riguardare sia la gestione di un'intera struttura, sia la gestione di un reparto o di un servizio definito all'interno della struttura, ma pur sempre in condizioni di autonomia. Semplificando, l'infermiere assunto da una cooperativa ed assegnato all'interno di una struttura sanitaria in base ad un contratto d'appalto, non può e non deve prendere ordini dal personale della struttura sanitaria, ma soltanto dai preposti della cooperativa, perché solo in questo modo si può assicurare un appalto lecito e non una somministrazione o affitto abusivo di manodopera.
Anche le agenzie di somministrazione - i soli soggetti in base alla legge abilitati ad effettuare un vero e proprio affitto di manodopera in condizioni lecite - possono impiegare validamente infermieri comunitari, neo-comunitari ed extra comunitari alla condizione che si tratti di agenzie appositamente autorizzate, per le quali la normativa in materia prevede tutta una serie di garanzie collaterali atte ad assicurare la solvibilità ovvero il regolare pagamento degli stipendi e dei contributi.
Procedura di riconoscimento in Italia di un titolo di studio conseguito in un Paese dell'Unione Europea
I cittadini comunitari che possiedono un titolo professionale conseguito in un Paese comunitario ed intendono svolgere stabilmente la professione sanitaria in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.
La procedura è diversificata a seconda delle professioni:
- Per le professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico di medicina generale, veterinario, farmacista, odontoiatra, infermiere e ostetrica, la normativa comunitaria ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'U.E., per effetto delle quali la procedura di riconoscimento consiste in una verifica di regolarità della documentazione presentata.
- In particolare: medici chirurghi, medici specialisti, veterinari, farmacisti ed odontoiatri dovranno compilare il MODELLO A1 e presentare i documenti dell'ALLEGATO A1
- medici di medicina generale dovranno compilare il MODELLO A2 e presentare i documenti dell' ALLEGATO A2
- infermieri ed ostetriche dovranno compilare il MODELLO A3 e presentare i documenti dell' ALLEGATO A3 Per tutte le altre professioni, gli interessati dovranno compilare il MODELLO B e presentare i documenti dell'ALLEGATO B
Le direttive di settore relative alle professioni di medico chirurgo, medico specialista, veterinario, odontoiatra, infermiere o ostetrica prevedono anche la possibilità, per i soli cittadini dell'Unione europea, di erogare prestazioni professionali occasionali (non consistenti, quindi, in "attività professionale presso una struttura sanitaria, sulla base di un rapporto di collaborazione continuativa") senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza iscriversi all'albo professionale italiano, ma rimanendo comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per i sanitari italiani.
Per esercitare tale diritto, il professionista interessato deve comunicare di volta in volta, preventivamente, al Ministero della Salute, i seguenti dati relativi allo svolgimento della prestazione: la data; la struttura; la motivazione.
- medici chirurghi, medici specialisti, veterinari ed odontoiatri dovranno compilare il MODELLO C1 e presentare i documenti dell' ALLEGATO C1
- infermieri ed ostetriche dovranno compilare il MODELLO C2 e presentare i documenti dell' ALLEGATO C2 .
Fonti della scheda:http://www.meltingpot.org; http://www.ministerodellasalute.it
