Richiesta nulla osta al lavoro subordinato (Modelli A,B,C)
(Le domande potranno essere presentate soltanto quando saranno stabiliti i flussi d´ingresso per l´anno 2006)
1. Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero residente all'estero, a tempo determinato o indeterminato, inoltra la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico, utilizzando l´apposita modulistica.
L´istanza può essere presentata in alternativa: allo Sportello Unico della provincia di residenza del datore di lavoro ovvero a quello della provincia ove ha sede legale l´impresa o a quello della provincia ove avrà luogo la prestazione dell´attività lavorativa. Lo Sportello Unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro è, comunque, quello del luogo in cui verrà svolta l´attività lavorativa; pertanto, lo Sportello Unico ricevente, ove diverso, trasmette la richiesta a quello competente, dandone comunicazione al datore di lavoro.
2. La richiesta viene trasmessa alla Questura e alla Direzione Provinciale del Lavoro, le quali effettuano le prescritte verifiche e comunicano allo Sportello Unico il parere di competenza circa il rilascio del nulla osta.
3. In caso di pareri negativi della Questura e/o della Direzione Provinciale del Lavoro, la procedura si arresta e l´istanza viene rigettata dallo Sportello Unico che provvede alla notifica del provvedimento di rigetto all´interessato.
4. In caso di parere positivo della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro, lo Sportello Unico richiede all´Agenzia delle Entrate l´attribuzione di un codice fiscale provvisorio, o la verifica dell´eventuale esistenza del codice fiscale, e trasmette al competente Centro per l´Impiego le richieste di lavoro, sia nominative che numeriche.
Quest´ultimo Ufficio compie gli adempimenti di competenza concernenti la disponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento e ne comunica l´esito allo Sportello e al datore di lavoro.
5. Nell´ipotesi in cui siano pervenute dichiarazioni di disponibilità all´impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, la richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica per posta allo Sportello Unico e, per conoscenza, al Centro per l´Impiego, se intende confermare l´istanza. In caso di mancata conferma, vale a dire di rinuncia all'assunzione del lavoratore dall'estero, il procedimento si arresta e l´istanza viene archiviata.
6. Ove sussista la prescritta certificazione negativa del Centro per l´Impiego o l´espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro - o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l´Impiego - lo Sportello convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che viene predisposto dallo stesso Sportello Unico sulla base della proposta di contratto del datore di lavoro contenuta nell´istanza. Al datore di lavoro viene, quindi, fornito il numero telefonico - da comunicare al lavoratore - al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico dopo il rilascio del visto d´ingresso.
Dopo la firma del datore di lavoro, il contratto è trattenuto presso lo Sportello Unico, in attesa che venga perfezionato con la sottoscrizione del lavoratore straniero.
7. Lo Sportello Unico trasmette il nulla osta e la documentazione prescritta dalla legge (ovvero il modulo compilato dal datore di lavoro ove la stessa figura contenuta) alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente.
8. La Rappresentanza diplomatico-consolare, dopo aver consegnato allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro, aver acquisito la richiesta di visto del lavoratore ed aver verificato la sussistenza dei presupposti di legge, gli rilascia l´apposito visto di ingresso, dandone comunicazione allo Sportello Unico.
All´atto del rilascio del visto, lo straniero viene, altresì, avvertito dell´obbligo di presentarsi allo Sportello entro otto giorni dall´ingresso in Italia .
9. Lo straniero o il datore di lavoro - utilizzando il numero telefonico precedentemente fornito - provvede, quindi, a richiedere l´appuntamento, presso lo stesso Sportello, per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno da parte dello straniero. La data di convocazione dovrà essere confermata dallo Sportello, con una comunicazione all´interessato, nella quale viene, altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 14,62 euro).
10. Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero provvede a sottoscrivere il contratto - il cui originale viene conservato presso lo Sportello Unico - e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno, dopo aver ricevuto il certificato di attribuzione del codice fiscale.
Il lavoratore straniero deve, altresì, esibire il titolo idoneo a comprovare l´effettiva disponibilità dell´alloggio e la ricevuta dell´avvenuta richiesta all´Ufficio Tecnico Comunale del certificato attestante che l´alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In alternativa, il lavoratore può esibire la ricevuta dell´avvenuta richiesta alla ASL di appartenenza del certificato di idoneità igienico-sanitaria dell´alloggio stesso.
11. Lo Sportello Unico informa, infine, lo straniero circa la data in cui dovrà essere sottoposto ai prescritti rilievi fotodattiloscopici e la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.
Richiesta nulla osta al lavoro per un cittadino straniero residente all´estero, nei casi previsti dall´art. 27, I comma del T.U. che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d´ingresso (Modelli D,E,F,G,H,I,L,M,N,O)
La procedura per il rilascio del nulla osta all´accesso al lavoro nei casi particolari previsti dall´art. 27, I comma, lett. a), b), c), d), e), f), g), i), r) e r-bis) del T.U. sull´immigrazione, è analoga a quella sopra descritta.
Per i casi previsti dalle lettere l) ,m) ,n) e o) dell´art. 27 del T.U. [lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all´estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell´ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche] le istanze - anziché allo Sportello - vanno presentate alla Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Ufficio per il collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo , competente al rilascio del relativo nulla osta.
Per gli stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane, ai sensi della lett. p) del citato art. 27, il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso che viene rilasciata dal CONI.
I predetti nulla osta e dichiarazioni debbono, quindi, essere comunicati, da parte degli Uffici competenti, allo Sportello Unico al fine della stipula del contratto di soggiorno: per i lavoratori dello spettacolo, a quello della provincia ove ha sede legale l´impresa; per gli sportivi, a quello della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive. In tali ipotesi, pertanto, lo Sportello è competente solo per le fasi finali relative alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e al rilascio del permesso di soggiorno.
Non è, invece, previsto il rilascio del nulla osta per i lavoratori marittimi e per i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere - art. 27, rispettivamente lett. h) e q), nonché per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale aventi sede in Italia). In tali ipotesi, pertanto, non viene svolta alcuna procedura presso lo Sportello Unico.
